TERMINI E CONDIZIONI

In caso di prosecuzione per qualsivoglia ragione del rapporto, il locatario dovrà dare comunicazione dell’eventuale esigenza di prorogare, e di quanto, alla locatrice, con tre giorni di anticipo alla scadenza del presente contratto, in caso di mancata segnalazione, nei termini sopra indicati, ed in caso di mancata riconsegna della macchina, la locazione si intende, di volta in volta, tacitamente prorogata per un periodo pari a quello di contratto iniziale. Rimane comunque insindacabile facoltà della locatrice non accettare proroghe. Resta a carico del cliente il rischio per la mancata utilizzazione della macchina industriale, sopra descritta, per motivi non dipendenti dalla locatrice, quali a mero titolo di esempio, pioggia, neve, gelo, scioperi etc. Il locatario ha l’obbligo di corrispondere il compenso pattuito, oltre IVA nei termini e con le modalità fissate. Le tariffe comprendono l’utilizzo della macchina industriale con o senza operatore per otto ore al giorno, al compenso pattuito. Le tariffe settimanali e mensili sono comprensive degli eventuali Sabati di recupero per le giornate non lavorate a causa di forza maggiore, ma non sono suscettibili di sconto,abbuoni , riduzioni, o diminuzioni per le giornate non lavorate a seguito di pioggia, neve, gelo,scioperi, e quant’altro non dipende dalla volontà della locatrice. Sono e restano a carico del cliente vitto e alloggio dell’eventuale manovratore. In caso di utilizzazione della piattaforma aerea per un monte orario superiore alle otto ore giornaliere (straordinario) verranno quantificate le ore lavorate in più. Si impegna, inoltre, ad impiegare esclusivamente per il tempo stabilito la macchina industriale secondo Legge e Regolamenti, per attività legittime e debitamente autorizzate, nel cantiere specificato in contratto e con mano d’opera in regola , nonché assicurata presso l’INAIL. I termini e le condizioni di pagamento sono quelli pattuiti tra le parti e costituiscono condizione essenziale del contratto. La locatrice è autorizzata ad emettere fattura alla data di termine del contratto, eventuali proroghe verranno contabilizzate e fatturate secondo gli accordi che interverranno . In caso di contratto per più mesi la fattura sarà emessa l’ultimo giorno di ogni mese, per l’importo maturato nel mese precedente e la locatrice avrà diritto al ritiro della macchina industriale o di interrompere la propria prestazione, nel caso di insolvenza anche parziale. Tutti i pagamenti si intendono pattuiti a rimessa diretta ricezione fattura, salvo diversi accordi. Per tutti i pagamenti, qualunque sia la forma pattuita, la locatrice è comunque autorizzata a spiccare tratta a trenta-sessanta-novanta giorni data fattura, ovvero a diverso termine a proprio insindacabile giudizio. In caso di ritardo nei pagamenti, il locatario, è tenuto a corrispondere un interesse pari alla percentuale bancaria in vigore, mensile, oltre la rivalutazione secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai, a titolo di risarcimento del danno per il diminuito potere di acquisto della moneta. 1. Il locatario osserverà tutte le norme regolamentari e di leggi applicabili per l’uso del macchinario con particolare riguardo alla legislazione sicurezza sul lavoro ed ecologia. E’ tassativamente escluso (e il locatario si assume ogni conseguente responsabilità derivata dal mancato rispetto della presente norma) l’uso della macchina per operazioni improprie, e cioè per operazioni non previste nei libretti di istruzioni, o eseguite in modo non conforme alle stesse (es. Per piattaforme da lavoro elevabili: non possono essere utilizzate come mezzo di sollevamento di materiali con ganci o funi ). Il locatario garantisce e si impegna, assumendone ogni responsabilità ed onere, che la macchina oggetto della locazione non sarà , per tutta la durata della locazione stessa, e comunque fino alla sua riconsegna alla locatrice in alcun caso utilizzata per la circolazione su strada di uso pubblico o aree ad esse equiparate a meno che la macchina non sia munita di certificato di circolazione, condotta da personale munito di idonea patente e regolarmente assicurata ai sensi della Legge che regolamenta. Resta a carico del locatore la richiesta e l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni amministrative, oltre la relativa spesa e gli altri oneri connessi. Il locatore assumerà al momento del ritiro del mezzo e fino alla riconsegna alla locatrice, la piena responsabilità civile penale di tutti i danni che potranno essere arrecati a persone e a cose in conseguenza dell’uso e della manutenzione del macchinario oggetto della locazione ,restando la locatrice, espressamente sollevata da qualsiasi responsabilità. Il locatario espressamente riconosce che per la durata di tutta la locazione, a lui personalmente competerà ogni responsabilità anche nei confronti dell’ISPESL, dell’Ispettorato del lavoro ecc., per qualsiasi infrazione alle norme di sicurezza e prevenzioni vigenti. Il locatore si assumerà altresì ogni rischio per eventuale trasporto, incendio, furto, deperimento totale o parziale del macchinario predetto qualunque ne sia la causa. La locatrice su richiesta del locatario pur mantenendosi espressamente estranea a qualsiasi responsabilità, provvederà direttamente all’assicurazione della macchina contro i seguenti rischi: furto, incendio, atti vandalici, Kasco con franchigia nei cantieri-R.C.A. su autoveicoli. In caso di spostamenti il locatario dovrà provvedere a suo carico e spese ad assicurare la macchina contro i rischi dipendenti dal trasporto con vincolo a favore della locatrice. Il macchinario noleggiato viene fornito dalla locatrice munito dei documenti previsti dalla legge, per il suo impiego e la sua eventuale circolazione su strada, la locatrice garantisce al locatario il perfetto funzionamento e l’esenzione da vizi del macchinario, tuttavia non risponde: a) dei vizi occulti del mezzo e dei relativi accessori, ossia dei vizi non accertabili con la normale diligenza. B) dei difetti di costruzione per i quali viene richiamata l’applicazione del D.P.R. n° 244/1988 sulla responsabilità per danno dei prodotti difettosi. C) dei danni derivanti dall’idoneità del mezzo al compimento del servizio richiesto, quanto tale idoneità sia imputabile ad omesse e/o inesatte informazioni date dal locatore (es. : inesatta indicazione dell’altezza di lavoro, inesatta indicazione degli accessi e dei luoghi su cui il mezzo deve circolare ed operare ecc.). d) dei danni derivanti dall’inosservanza da parte del locatario della normativa di ordine pubblico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Il locatario è responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, che possano derivare a mezzi ed a personale messo a disposizione dalla locatrice ed è tenuto a risarcirli, indipendentemente dalle garanzie autonomamente propiziate dalla locatrice medesima. Ciò sia durante l’orario di lavoro, sia a cantiere chiuso. Il locatario, ove malgrado le cautele poste in essere, si verificassero danni al tappetino di asfalto o alle coperture di conglomerati bituminosi, esempio sul terreno interessato dai piedi stabilizzatori di una piattaforma, o altro, assume a proprio carico l’onere di eventuali riparazioni e/o del relativo risarcimento. Eventuali guasti ed usure eccedenti la norma (es. ammaccature, taglio pneumatici…) verranno riparati a cura della locatrice e a spese del locatario, cui sarà dato avviso in merito. Eventuali inbrattamenti di vernici o resine verranno rimossi a carico del locatario. 2. La locazione si intende a freddo quando è escluso operatore, carburante, lubrificante e materiali di consumo. Il locatario si impegna ad usare la macchina oggetto del presente atto con diligenza del buon padre di famiglia ed in modo conforme alle prescrizioni della Casa Costruttrice: la macchina sarà usata unicamente nel cantiere specificato nel contratto. Gli operatori che useranno la macchina dovranno essere tecnicamente preparati per l’uso della medesima i n conformità alle prescrizioni della Casa Costruttrice, muniti di idonea patente (ove richiesta). La locatrice si riserva il diritto di chiedere la sostituzione del personale qualora essa non lo ritenesse idoneo. La non ottemperanza di quanto sopra darà alla locatrice il diritto di sospendere la locazione per il tempo necessario all’istruzione di operai idonei. 3. Per le manutenzioni, riparazioni e garanzia, la locatrice direttamente, o tramite le Ditte da essa autorizzate fornirà al locatario le prestazioni relative, con la possibile diligenza, ma restando sempre esclusa qualsiasi responsabilità a carico della locatrice per i tempi di fermo macchina. Il tutto in conformità a quanto segue: -Il locatario ha la responsabilità di assicurare ai tecnici ed ai meccanici inviati dalla locatrice o dalle ditte autorizzate da essa, le condizioni di mezzi e lavoro adeguati, per prevenire danni a persone o a cose, restando esclusa ogni responsabilità in merito da parte della locatrice e delle ditte da essa autorizzate. La fornitura, da parte della locatrice o delle ditte o personale da essa autorizzati, di assistenza o prestazioni tecniche per manutenzioni e riparazioni del macchinario non determina però da parte di questi assunzione di qualsivoglia responsabilità. Al locatario competente la totale responsabilità per il corretto ed adeguato impiego della macchina e per il controllo della sua efficienza in ogni tempo, anche dopo interventi di manutenzione e/o riparazione. Se il macchinario viene usato in modo non conforme alle indicazioni della Casa e se esso viene smontato o riparato o modificato, anche in parte, fuori dalle officine della locatrice o parte di ditte o personale da essa autorizzato, o se esso non viene fermato in tempo al verificarsi del difetto,. Le spese di riparazione sono addebitate totalmente al locatario. Sono altresì a carico del locatario: - le operazioni di manutenzione giornaliera (es. rabbocco o sostituzione olio, acqua dell’impianto di raffreddamento, pulizia ed ingrassaggio della macchina, sostituzione periodica dei filtri, verifica della densità dell’elettrolito, il rabbocco dell’acqua distillata della batteria ecc.) ed i relativi materiali che dovranno essere dei tipi descritti dalle Case Costruttrici; - manutenzione e sostituzione dei pneumatici (oltre la normale usura); - la riparazione di guasti od usure dovute a negligenza, ad uso non appropriato o sovraccarico del macchinario, al non aver fermato il macchinario immediatamente al verificarsi dei difetti; - le lavorazioni o riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma. La macchina verrà restituita nelle condizioni (lavaggio, livelli carburante ecc.) in cui era all’atto della consegna salvo la normale usura. 4. Il locatario h a l’obbligo di sottoscrivere i rapportino di fine lavoro e di annotare sugli stessi eventuali contestazioni, osservazioni, nonché data e ore corrispondente al termine dell’utilizzo della macchina industriale. In difetto di ciò, riconosce per valido e veritiero quanto riportato dall’operatore 5. La macchina oggetto del presente atto, è , e rimane, di proprietà della locatrice. Pertanto il locatario non potrà sublocarla (salvo deroga scritta tra le parti) né darla in uso o custodia di terzi, né venderla , cederla, costituirla in garanzia o comunque distrarla a qualsiasi titolo. Verificandosi uno dei casi specificati la locazione risulterà automaticamente annullata, e pertanto la locatrice avrà il diritto di ritirare la macchina ovunque essa si trovi e senza formalità di procedure (dovendosi considerare fraudolento, e pertanto ricorrendo l’ipotesi di appropriazione indebita prevista dal Codice Penale, qualsiasi atto di alienazione o di disposizione fatto durante la locazione), Qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere, sulla macchina oggetto del presente atto, il locatario si obbliga : 1. A far presente immediatamente a terzi, che esercitassero azioni di qualsiasi genere, che la macchina è di esclusiva proprietà della locatrice; 2. A darne immediata comunicazione alla locatrice. 6. In caso di inadempienza al contratto da parte del locatario, questi sarà tenuto a corrispondere a titolo di penale una somma pari a quella del prezzo intero della locazione. 7. Le parti convengono di adire il Foro di vasto per le eventuali controversie derivanti dal presente contratto. 8. Sono valide ed operanti tutte le clausole presenti nel contratto e quelle non presenti facenti parte dell’ODINE della macchina industriale antecedentemente firmato e che si allega al presente contratto, salvo quanto disposto in materia del Codice Civile.

.